VITTIME DELL'AMIANTO, L'INDENNITÀ DIVENTA MENSILE

Diventano strutturali il 15% della prestazione aggiuntiva per le vittime dell'amianto e loro superstiti e l'una tantum a favore dei malati di mesotelioma. Questa avviene dopo due trienni (2015/20217 e 2018/2020) di sperimentazione delle due prestazioni. Per entrambe è stato fissato un unico termine di decadenza di tre anni. Le novità, introdotte dall’ultima Legge di Bilancio (n. 178/2020) sono illustrate dall'Inail nella circolare n. 25/2021, emanata nei giorni scorsi.

 

La prestazione aggiuntiva. È un’indennità che spetta alle vittime dell'amianto e ai loro superstiti. Dal primo gennaio è pari al 15% della rendita in godimento e viene erogata mensilmente. Per i periodi precedenti al 2021 si continuano ad applicare le maggiorazioni nelle misure valide in ogni anno.

 

Una tantum. Spetta ai malati di mesotelioma non professionale che hanno contratto la malattia a seguito di esposizione familiare o ambientale. Anche questa prestazione è diventata strutturale. Da gennaio è pari a 10mila euro e viene erogata in un'unica soluzione, su istanza dell'interessato o degli eredi.

Per gli eventi accertati fino al 31 dicembre 2020 per i quali non sia decorso il termine di tre anni dalla data di accertamento della malattia, stabilito a pena di decadenza, l'Inail continuerà a erogare l'una tantum in misura di 10mila euro, ovvero fino a concorrenza di quest’importo, se gli aventi diritto hanno percepito la sola prestazione di 5.600 euro. La prestazione viene pagata su richiesta da presentare o far pervenire alla sede dell'Inail competente in base al domicilio tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o Pec, redatta con la modulistica e completa degli allegati previsti dall'ente. La prestazione è erogata entro 90 giorni, salvo che risulti non completa, nel qual caso l'Inail invita a integrarla dando 15 giorni di tempo.

 

Termine unico di decadenza. Superando la precedente distinzione tra beneficiari diretti ed eredi, l'ente infortunistico precisa, infine, che è stato stabilito un unico termine di decadenza, pari a tre anni, che per entrambi i casi decorrono dalla prima diagnosi della malattia.

 

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