MATERNITÀ: TUTTE LE REGOLE PER LE LAVORATRICI
Nel corso degli anni la tutela della maternità è stata estesa anche alle donne che lavorano in proprio. Un figlio però ha un diverso "valore", a seconda dell'attività della madre.
Dipendenti. L'indennità per astensione obbligatoria, due mesi prima e tre mesi dopo il parto (si può scegliere anche la formula "uno più quattro"), è pari all'80% della retribuzione. Molti contratti di categoria prevedono un incremento a carico dell’azienda fino al 100% dello stipendio. Mentre l'importo dell'assegno relativo all'astensione facoltativa, per sei mesi complessivi entro l'anno di vita del bambino, è del 30%.
Domestiche. Durante il periodo di assenza obbligatoria la lavoratrice ha diritto a un'indennità di maternità pagata dall'Inps, pari all'80% del salario convenzionale sul quale sono versati i contributi orari.
Nel calcolo dell'indennità sono considerati solo i periodi svolti come lavoratrice domestica, che ha diritto alla tutela economica della maternità in due casi.
Primo, se nei 24 mesi precedenti al periodo di astensione obbligatoria risultano versati 52 contributi settimanali (almeno un anno), anche se relativi a settori diversi da quello del lavoro domestico.
Oppure, in alternativa, se nei 12 mesi precedenti sono stati versati almeno 26 contributi settimanali (sei mesi), anche in settori diversi da quello del lavoro domestico.
La misura dell’indennità, come detto, è pari all'80% del salario convenzionale sul quale sono versati i contributi orari. Queste le fasce di salario convenzionale per il 2022:
- 7,31 euro per le retribuzioni effettive fino a 8,25 l'ora;
- 8,25 euro per le retribuzioni superiori tra gli 8,25 e i 10,05 l'ora;
- 10,05 euro per le retribuzioni orarie superiori;
- 5,32 euro per i rapporti di lavoro oltre le 24 ore settimanali.
Autonome. L'indennità di maternità per lavoratrici autonome, voluta da una legge del 1987, spetta anche in questo caso per i due mesi che precedono la data presunta del parto e per i tre successivi a quella effettiva.
Le giornate indennizzabili sono tutte quelle che cadono in quel periodo, fatta eccezione per le domeniche e le festività nazionali e infrasettimanali. L'assegno che spetta alle coltivatrici dirette per il 2022 è fissato in 43,57 euro al giorno. Per le artigiane e le commercianti, invece, è pari all'80% del minimale di stipendio su cui si pagano i contributi degli impiegati dell'artigianato e del settore commercio: 49,81 euro per il 2022. Di conseguenza l’indennità giornaliera di maternità che è percepita quest’anno è di 39,85 euro.
Anche le lavoratrici autonome, in aggiunta ai cinque mesi di astensione obbligatoria, hanno diritto a tre di riposo facoltativo durante il primo anno di vita del bambino. Ma a condizione che ci sia una effettiva astensione dall’attività lavorativa, che deve essere specificamente attestata dall’interessata con dichiarazione di responsabilità.
Durante questo periodo, alla lavoratrice spetta un indennizzo pari al 30% del minimale contributivo del settore. Nel 2022 l’assegno giornaliero per astensione facoltativa è pari a 13,07 euro per le coltivatrici dirette e 14,94 euro per le artigiane e per le esercenti di attività commerciali.
Collaboratrici. Per le iscritte alla gestione separata Inps, l'indennità di maternità giornaliera, che spetta per i due mesi precedenti e i tre successivi alla nascita del bambino, è pari a 1/365esimo dell’80% del reddito da attività di collaborazione coordinata e continuativa o libero professionale, utile ai fini contributivi, per i 12 mesi che precedono l'inizio del periodo indennizzabile.
In altre parole, per determinare l’ammontare dell’assegno occorre procedere come segue: si prende il reddito assoggettato a contributi nei 12 mesi che precedono i due prima della nascita del bambino, si applica l’80%, si divide per 12 e si moltiplica per cinque.
Facciamo un esempio. Prendiamo una collaboratrice, con un compenso lordo mensile di 1.500 euro (1.300 fino allo scorso anno), che partorirà il prossimo mese di ottobre. I 12 mesi di riferimento sono i sette del 2022 (da gennaio a luglio) e i cinque del 2021 (da agosto a dicembre). Le giornate comprese nel periodo sono pari a 365 giorni. I redditi ai quali si fa riferimento sono quelli utili ai fini contributivi.
Libere professioniste. Anche le libere professioniste iscritte alle proprie casse di previdenza (avvocati, medici, architetti e via dicendo) sono tutelate in caso di maternità. L’indennità viene calcolata in misura pari all'80% dei 5/12 del reddito professionale prodotto nel secondo anno precedente a quello dell'evento, e denunciato ai fini fiscali come da lavoro autonomo dalla libera professionista nell'anno precedente a quello della nascita.
L’assegno di maternità non può comunque essere inferiore a cinque mensilità di retribuzione calcolata come 80% del salario minimo imponibile contributivo per la qualifica di impiegato (anno 2022, 6.060 euro lordi), né superiore a cinque volte l'importo minimo (anno 2022, 30.300 lordi).
Quanto "vale" la maternità
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Categorie |
Ammontare indennità |
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Dipendenti |
80% dello stipendio |
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Domestiche/Badanti |
80% del salario convenzionale: - 7,31 euro per le retribuzioni orarie effettive fino a euro 8,25; euro 10,05; 10,05; settimanali |
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Artigiane |
250* |
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Commercianti |
250 * |
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Coltivatrici dirette |
218 * |
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Collaboratrici (coc.co.co.) |
1/365esimo dell’80% del reddito derivante da attività di collaborazione per i 12 mesi precedenti l'inizio del periodo indennizzabile. |
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Libere professioniste |
80% dei 5/12 del reddito professionale prodotto nel secondo anno precedente |
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* Complessivamente per i due mesi prima e te mesi dopo il parto. |
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