LEGGE DI STABILITÀ, OPZIONE DONNA AVANTI UN ANNO
Proroga della cosiddetta opzione donna, passaggio volontario al part-time negli ultimi tre anni che precedono il pensionamento, e allargamento della platea dei famosi esodati. Queste in sintesi gli interventi in materia pensionistica che emergono dalla prima bozza dellaLegge di stabilità 2016. Vediamo meglio di cosa si tratta.Opzione donna.Meglio un assegno più magro oggi, che una pensione più ricca domani. Così si potrebbe titolare la vicenda delle donne che hanno dovuto dire addio alla pensione di anzianità prima della riforma Fornero. L'età minima per la pensione di vecchiaia già dall’anno scorso (2014) è salita a 63 anni e 9 mesi, e salirà ancora fino a raggiungere quella degli uomini (66 anni) nel 2018. Fino al 2015, per l'uscita anticipata dal lavoro non resta quindi che una strada: quella che la legge Maroni del 2004 (confermata dalla riforma Monti-Fornero) riserva fino a tutto il 2015 alle lavoratrici dipendenti, con almeno 57 anni di età (autonome con almeno 58 anni), disposte a optare per il meno vantaggioso calcolo contributivo della pensione. Affinché si potesse usufruire realmente di questa scappatoia, però, era necessario raggiungere i requisiti entro il 30 novembre (30 dicembre per le dipendenti del pubblico impiego). Per questa formula, infatti, occorre mettere nel conto la vecchia “finestra mobile” (che indica il tempo di attesa tra la maturazione dei requisiti e l’effettivo pensionamento) e, dunque, bisogna essere a posto ben 12 mesi prima (18 mesi prima le autonome). In pratica, questo significa che, dal momento che l’età da accompagnare ai 35 anni di contributi è nel frattempo salita a 57 e 3 mesi, per via del primo adeguamento alle speranze di vita, occorreva compiere i 57 anni entro agosto 2014. Contro questa prospettiva, presso la Commissione lavoro della Camera, era stata presentata una risoluzione che sollecitava l’Inps e soprattutto il Ministero del lavoro a non applicare gli slittamenti previsti dalla finestra mobile e dall’allungamento dell’aspettativa di vita. Sollecitazione senza risposta. Ebbene, l’opzione donna, come si legge della prima bozza della Legge di stabilità 2016, sarà possibile anche per coloro che maturano i requisiti entro il 31 dicembre 2015, ancorché la decorrenza del trattamento pensionistico sia successiva a tale data. Fermo restando tuttavia l’aumento dell’età: 57 e 3 mesi (58 e 3 mesi per le autonome).Part-time.Per favorire un’uscita morbida dal lavoro, i lavoratori dipendenti del settore privato (esclusi quindi i pubblici) con contratto di lavoro a tempo pieno, che maturano entro il 31 dicembre 2018 il diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia (66 e 7 mesi nel 2016), potranno concordare con il datore di lavoro il passaggio al part-time. Ciò potrà avvenire per un periodo non superiore a tre anni (devono quindi aver compiuto 63 anni e 7 mesi), e a condizione che la riduzione dell'orario di lavoro sia compresa tra il 40% e il 60%. Con il passaggio all’orario parziale, il lavoratore potrà intascare mensilmente una somma pari alla contribuzione (quota a carico della ditta destinata all’Inps) ai fini pensionistici, e cioè il 23,81% dello stipendio, relativa alla prestazione lavorativa non effettuata. Quest’importo non concorrerà alla formazione del reddito e non sarà assoggettato a contributi. Per i periodi di riduzione della prestazione lavorativa è riconosciuta la contribuzione figurativa, commisurata alla retribuzione corrispondente alla prestazione lavorativa non effettuata. In altre parole, il lavoratore part-time arriva al pensionamento senz’alcun danno per la sua rendita: come se avesse continuato a lavorare a tempo pieno.Esodati.Misure in materia di salvaguardia dei lavoratori dall'incremento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico. Così s’intitola l’articolo 23 della bozza dellaLegge di stabilità. Sarebbe il settimo intervento, che dovrebbe permettere a circa 26 mila persone rimaste senza lavoro di percepire la pensione (si aggiungono ai 170 mila già salvaguardati). Chi sono, in senso tecnico, gli “esodati”? Si tratta di lavoratori che, a suo tempo, accettarono la proposta di dimissioni volontarie o risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, formulata dalla loro azienda, in cambio di un’extra-liquidazione solitamente ragguagliata al tempo mancante all’accesso alla pensione. Poiché la riforma Fornero ha posticipato i requisiti pensionistici, queste persone rischiano di avere un periodo, spesso di alcuni anni, non coperto dall’ammontare pattuito per l’esodo volontario. Le “categorie” interessate a quest’ultimo intervento sono le solite: i soggetti che hanno cessato l’attività e sono autorizzati alla prosecuzione volontaria i mobilitati, licenziati da aziende fallite, ecc. Date le risorse impiegate, comunque non più di 26 mila persone.
