LAVORO DOMESTICO, QUESTI I NUOVI OBBLIGHI
Sempre più difficile avvalersi dell’aiuto di una colf o badante. Anche i contratti di lavoro domestico, infatti, contengono obblighi di trasparenza informativa.
Il decreto legislativo 104/2022 impone, a partire dallo scorso 13 agosto, l’attuazione della direttiva relativa a condizioni di lavoro trasparenti nell'Unione Europea.
I nuovi obblighi. Al momento dell'assunzione, la famiglia che offre il lavoro dovrà comunicare “in modo chiaro e trasparente” le informazioni sul rapporto instaurato. E cioè:
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l'identità delle parti;
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il luogo di lavoro o l'eventuale occupazione in luoghi diversi, o la possibilità di determinarlo liberamente;
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la sede o il domicilio del datore di lavoro;
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l'inquadramento, il livello e la qualifica attribuiti al dipendente o le caratteristiche o la descrizione del lavoro da svolgere;
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la data di inizio del rapporto di lavoro (ed eventualmente la scadenza nei casi di contratto a tempo determinato);
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la tipologia di rapporto, precisando in caso di contratti a termine la durata prevista;
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la durata del periodo di prova, se previsto e concordato;
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il diritto a ricevere la formazione erogata dal datore di lavoro, se prevista;
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la durata dei congedi (per ferie e altri retribuiti) cui ha diritto il lavoratore; se ciò non può essere indicato, le modalità per determinarli e fruirne;
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la procedura, la forma e i termini del preavviso in caso di recesso del datore di lavoro o del lavoratore;
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l'importo iniziale della retribuzione o il compenso o altri elementi retributivi;
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il periodo e delle modalità di pagamento dello stipendio;
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la programmazione dell'orario normale di lavoro e le eventuali condizioni relative agli straordinarii;
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il contratto collettivo applicato, con indicazione delle parti che lo hanno sottoscritto;
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gli enti che ricevono i contributi previdenziali.
Considerazioni. Come è possibile notare, alcune specifiche informazioni, come la distribuzione dell'orario di lavoro in caso di attività non programmabili, non sembrano possibili da attuare, data la particolare natura della prestazione e del contratto.
L'obbligo di informazione, in ogni caso, avviene mediante la consegna al lavoratore, quando si instaura il rapporto di lavoro e prima dell'inizio dell'attività, del contratto individuale redatto per iscritto (è già da tempo previsto dal contratto nazionale) oppure della copia della comunicazione all’Inps.
Inoltre, dal 1 aprile 2011, la comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro domestico è assolta attraverso le procedure telematiche messe a disposizione dall'Inps. Si ritiene quindi che la consegna di questa comunicazione sia sufficiente a osservare quanto richiesto dalla nuova normativa.

