DIVENTA FLESSIBILE IL TFR DESTINATO AI FONDI PENSIONE
Chi sceglie la previdenza complementare non è più costretto a rinunciare del tutto al Tfr (Trattamento di fine rapporto): potrà destinarvi anche solo una percentuale, stabilita dal singolo fondo pensione. La novità, frutto della modifica all’impianto originale della normativa sulla previdenza complementare (decreto legislativo 252/2005), è da attribuire alla recente Legge sulla concorrenza (n. 124/2017), in cui si dice che “Gli accordi possono anche stabilire la percentuale minima di Tfr maturando da destinare a previdenza complementare. In assenza di tale indicazione il conferimento è totale”. Le modifiche vanno incontro alle sollecitazioni della Covip (Commissione di vigilanza sui fondi pensione) con l'obiettivo di agevolare le adesioni anche nelle aziende con meno di 50 dipendenti, in cui ancora oggi si riscontra un tasso di penetrazione decisamente basso. Inoltre, per i lavoratori disoccupati sarà più facile riscuotere sotto forma di rendita anticipata il capitale accumulato nel proprio fondo pensione. Ma andiamo con ordine.
Da zero a cento. La destinazione del Tfr (la vecchia indennità di liquidazione) a un fondo pensione è una scelta libera del lavoratore, che può decidere se lasciare la liquidità nell'impresa, e riscuoterla alla fine della carriera lavorativa, oppure se metterla (per intero, sino alla nuova legge) in un fondo complementare per avere una rendita integrativa della pensione pubblica obbligatoria. Praticamente, sinora il lavoratore aveva davanti a sé solo due possibilità: trasferire l'intera quota del Tfr maturando, oppure lasciarla all'azienda e riscuoterla una volta cessato il rapporto. Se non viene fatta alcuna scelta, il Tfr comunque finisce in previdenza integrativa: nel fondo pensione aziendale o settoriale. Le nuove disposizioni, legittimano invece la possibilità per i fondi complementari di fissare la quota del Tfr da destinare alla pensione integrativa, tra zero e il 100%.
Questa novità ha richiesto l'aggiornamento della modulistica per i dipendenti assunti dopo il 31 dicembre 2006, per i quali è prevista la compilazione del Modulo Tfr 2, entro sei mesi dall' assunzione. Il modulo è stato aggiornato, in modo tale che possa essere espressa l’indicazione della quota percentuale dell' ammontare di Tfr da destinare al fondo pensione.
Silenzio-assenso. Nessuna modifica, invece, per quanto riguarda il cosiddetto “silenzio-assenso, cioè l'adesione con modalità tacite (cioè sempre esprimere un’indicazione) che comporta, quindi, sempre la devoluzione integrale (100%) del Tfr. Tuttavia, anche in questi casi, in un momento successivo all'adesione tacita si potrà indicare la volontà di devolvere al fondo pensione la sola quota fissata dalle fonti istitutive. L’eventuale opzione potrà essere esercitata secondo le modalità definite dalle stesse fonti istitutive.
Pensionamento anticipato. Novità anche sul fronte pensione. Per il conseguimento della rendita integrativa valgono gli stessi requisiti fissati per il diritto alla pensione obbligatoria dell‘Inps. La nuova legge offre inoltre la possibilità di ottenere la pensione integrativa prima, una sorta di prepensionamento.
In base alle precedenti regole, la possibilità di accedere prima alla pensione integrativa veniva riconosciuta ai lavoratori in caso di cessazione del lavoro e disoccupati da più di 48 mesi, e per un anticipo massimo di 5 anni rispetto ai requisiti ordinari.
Queste sono invece le modifiche:
1) riduzione a 24 mesi del periodo d'inoccupazione per il diritto all'anticipo della pensione integrativa. Sulle somme oggetto del riscatto si applicherà una ritenuta a titolo d’imposta con l'aliquota del 23%;
2) l'anticipo può riguardare sia tutta la pensione integrativa e sia parte di essa, e può essere richiesta anche in forma di rendita temporanea, cioè fino alla maturazione dei requisiti per il diritto alla pensione obbligatoria;
3) i fondi pensione possono elevare l'anticipo, da cinque anni (il minimo previsto per legge) fino al massimo di dieci.
Un tavolo per la riforma. La legge prevede, infine, la convocazione di un tavolo di consultazione per avviare un processo di riforma delle forme pensionistiche complementari che si propone anche ’individuare strumenti d’informazione per l'educazione finanziaria e previdenziale e in materia di gestione del risparmio.
Leonardo Comegna

