CUMULO REDDITI AUTONOMI PER I PENSIONATI: CHI PAGA E CHI NO

Entro il 30 novembre, i pensionati che svolgono lavoro autonomo dovranno comunicare all'Inps i redditi di questa attività. Lo ricorda lo stesso ente con una nota (messaggio n. 3154/2021).

La trattenuta delle quote di pensione non cumulabili con il reddito da attività autonoma viene infatti effettuata provvisoriamente, sulla base di quanto i pensionati prevedono di guadagnare nel corso dell'anno. Le trattenute sono poi conguagliate sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti, rilasciata dagli interessati entro lo stesso termine stabilito per la denuncia per l'Irpef (Unico 2021). Chi omette questa dichiarazione dovrà versare all'ente previdenziale una sanzione, pari all'ammontare di un anno di pensione.

 

Gli interessati. Dopo l’abolizione totale del cumulo per le pensioni di vecchiaia e invalidità (per effetto della legge n. 133/2008), la scadenza riguarda ormai i soli titolari della seconda formula liquidati su un'anzianità contributiva inferiore a 40 anni. A questo scopo è utile anche la contribuzione relativa a periodi successivi alla decorrenza della pensione, purché già utilizzata per la liquidazione di supplementi.

 

Redditi da dichiarare. I redditi da lavoro devono essere dichiarati al netto dei contributi previdenziali e al lordo delle ritenute erariali. E quello di impresa, al netto anche delle eventuali perdite deducibili imputabili all'anno di riferimento.

Gli interessati che quest'anno svolgono attività di lavoro autonomo sono inoltre tenuti a comunicare il reddito che prevedono di guadagnare nel corso del 2021. Le trattenute che verranno operate sulla pensione "a preventivo" saranno conguagliate sulla base della dichiarazione dei redditi 2021 resa a consuntivo nell'anno 2022.

Per la dichiarazione è possibile utilizzare il portale dell’istituto: www.inps.it – Moduli, e procedere all’invio on line, autenticandosi con il pin. I cittadini in possesso di pin dispositivo o di Spid, oltre alla Carta nazionale dei servizi (Cns) o alla carta di identità elettronica (Cie), potranno rendere la dichiarazione reddituale anche attraverso il contact centre multicanale, raggiungibile ai numeri 803 164 (gratuito da rete fissa) e 06 164 164.

 

Non interessati. La legge (n. 503/1992) stabilisce che le disposizioni in materia di incumulabilità con i redditi da lavoro non si applicano nei confronti dei titolari di pensione di invalidità dalla cui attività dipendente o autonoma derivi un reddito complessivo annuo non superiore all'importo del trattamento minimo.

Per questo motivo, i titolari di pensione o assegno di invalidità liquidato con un’anzianità contributiva inferiore a 40 anni, che sarebbero in linea di principio soggetti al divieto parziale di cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo, non ne sono assoggettati se nel 2020 hanno conseguito un reddito da lavoro autonomo pari o inferiore a 6.703 euro.

 

Redditi che non contano

 

Reddito da lavoro autonomo conseguito nel 2020 pari o inferiore a euro 6.703

Redditi derivanti da attività svolte nell'ambito di programmi di reinserimento degli anziani in attività socialmente utili promosse da enti locali ed altre istituzioni pubbliche e private

Indennità percepite per l'esercizio della funzione di giudice di pace

Indennità e gettoni di presenza percepiti dagli amministratori locali

Indennità comunque connesse a cariche pubbliche elettive (per i presidenti e i membri dei consigli regionali, quelle dei parlamentari nazionali ed europei)

Indennità percepite dai giudici onorari aggregati per l’esercizio delle loro funzioni

Indennità percepite per l’esercizio della funzione di giudice tributario

 

https://www.inps.it