AUMENTA LA SPERANZA DI VITA, DAL 2019 IN PENSIONE PIÙ TARDI

E’ stato ufficializzato dall’Inps l’aumento dei requisiti pensionistici per il biennio 2019-2020. Con un’apposita nota (la Circolare 62/2018), l’Istituto di previdenza prende atto del decreto del Ministero dell’economia, adottato di concerto con il Ministero del lavoro, con cui si dà attuazione alle disposizioni in materia di adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento agli incrementi della speranza di vita. La nota dell’ente specifica inoltre i nuovi criteri, dettati dalla Legge di Bilancio 2018, che dovranno essere utilizzati per il futuro.

I nuovi criteri. La Legge di Bilancio 2018 (n. 205/ 2017), ricorda l’Inps, stabilisce che la variazione della speranza di vita relativa al biennio 2021-2022 sia computata in misura pari alla differenza tra la media dei valori registrati nel biennio 2017-2018 e il valore registrato nell’anno 2016.

A decorrere dal 2023, la variazione della speranza di vita relativa al biennio di riferimento dev’essere computata in misura pari alla differenza tra la media dei valori registrati nei singoli anni del biennio medesimo, e la media dei valori registrati nei singoli anni del biennio immediatamente precedente. Così, per esempio, per il biennio 2023-2024 la variazione della speranza di vita è computata in misura pari alla differenza tra la media dei valori registrati nel biennio 2019-2020 e quella del biennio 2017-2018. La stessa norma stabilisce che, a decorrere dal 2021, gli adeguamenti biennali non possano in ogni caso superare i 3 mesi. E, nel caso d’incremento della speranza di vita superiore a 3 mesi, la parte eccedente andrà a sommarsi agli adeguamenti successivi, fermo restando il limite di 3 mesi. E ancora,  nel caso di diminuzione della speranza di vita l’adeguamento non viene effettuato e di tale diminuzione si terrà conto nei successivi adeguamenti (fermo restando il precedente limite di 3 mesi).

Pensione di vecchiaia. Il requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia nel biennio 2019-2020 passerà, quindi, dagli attuali 66 anni e 7 mesi a 67 anni. Stesso discorso per i nuovi lavoratori, i soggetti il cui primo accredito contributivo decorre dal primo gennaio 1996 (e che, quindi, ricadono interamente nel metodo contributivo previsto dalla riforma Dini del 1995). L’adeguamento demografico si applica quindi al requisito anagrafico che consente l’accesso alla pensione di vecchiaia con un’anzianità contributiva minima effettiva di 5 anni e che, dal primo gennaio 2019, si perfeziona al raggiungimento dei 71 anni.

Pensione anticipata. Il requisito contributivo che consente di accedere alla pensione anticipata (a prescindere all’età anagrafica), nel biennio 2019-2020 aumenta invece di cinque mesi per entrambi i sessi: dagli attuali 42 anni e 10 mesi a 43 anni e 3 mesi per gli uomini, da 41 e 10 mesi a 42 anni e 3 mesi le donne. Stessa musica per i cosiddetti precoci (chi può far valere almeno un anno di lavoro effettivo prima dei 19 anni di età), il cui requisito attuale di 41 anni, nel biennio 2019-2020 sarà elevato a 41 anni e 5 mesi. 

Attività gravose. Saranno risparmiati quanti svolgono attività usuranti, che grazie all’ultima Legge di bilancio saranno dispensati dal prossimo adeguamento: si tratta delle 15 categorie dei lavoratori addetti alle mansioni gravose. Questo a condizione che abbiano maturato almeno 30 anni di contribuzione e che abbiano svolto l'attività gravosa per almeno 7 anni negli ultimi 10 prima del pensionamento. 

 

Quando si andrà in pensione

Pensione di vecchiaia

Decorrenza

Uomini

Donne

2017

66 anni e 7 mesi

65 anni e 7 mesi

2018

66 anni e 7 mesi

66 anni e 7 mesi

2019-2020

67 anni

67 anni

2021-2022 *

67 anni e 3 mesi

67 anni e 3 mesi

Pensione di anzianità

Decorrenza

Uomini

Donne

2018

42 anni e 10 mesi

41 anni e 10 mesi

2019-2020

43 anni e 3 mesi

42 anni e 3 mesi

2021-2022 *

43 anni e 6 mesi

42 anni e 6 mesi

  • Valore presunto sulla base dei nuovi criteri di adeguamento                                                     

 

www.inps.it

Leonardo Comegna